Gli artt. 53 e 54 del D.P.R. n° 1124 del 30.6.1965 obbligano i datori di lavoro a denunciare all'I.N.A.I.L. ed alla locale Autorità di P.S. (al Commissariato di P.S. oppure, se la località non è sede di Commissariato, al Sindaco), entro 2 giorni dall'avvenuto incidente, ogni infortunio che comporti inabilità al lavoro superiore a tre giorni, certificata da referto medico-legale.
La comunicazione deve essere presentata, mediante modulo, presso l’autorità locale di Pubblica Sicurezza del comune nel quale si è verificato l'infortunio oppure spedita per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.